Avviso importante
Si raccomanda ai passeggeri di non inserire oggetti di valore o documenti nel bagaglio registrato. Il vettore non sarà responsabile nel caso di eventuali danni, oltre al limite stabilito dalla legge. Il passeggero potrà beneficiare di una limitazione di responsabilità superiore facendo una dichiarazione speciale al momento del check-in e pagando un supplemento.
Il passeggero è tenuto a esaminare il biglietto, soprattutto il limite orario per l'accettazione al volo e le condizioni del contratto. È pregato, inoltre, di confermare gli orari in anticipo rispetto alla partenza.
Con "tempi limite di accettazione per il volo" si intende il tempo limite entro il quale il passeggero deve essere stato ammesso al volo, dopo aver effettuato il check-in e aver ricevuto la carta d'imbarco, rispetto all'orario di partenza indicato sul suo biglietto. Una volta superato il tempo limite, si procederà alla chiusura del banco accettazione; la Compagnia non sarà fatta responsabile dell'imbarco negato ai passeggeri che si presentino dopo il limite orario previsto, poiché potrà cedere il posto rimasto libero ad eventuali passeggeri in lista d'attesa.
A causa dell'aumento delle procedure di sicurezza in aeroporto e al fine di garantire la puntualità del volo, il tempo limite di accettazione al banco del check-in sarà di minimo 60 minuti prima della partenza prevista per i voli intercontinentali* e di 45 minuti per tutti i voli nazionali ed europei**, salvo diversamente specificato. Le normative locali possono stabilire un limite di tempo diverso per i passeggeri con esigenze speciali.
* Ad eccezione di San Pedro Sula e Santa Cruz de la Sierra, che hanno una durata di 90 minuti, e di Caracas, che ha una durata di 120 minuti.
** Ad eccezione di Amsterdam, che ha una durata di 60 minuti.
A causa delle procedure di prenotazione e del controllo dei posti di linea regolare, in alcuni casi possono verificarsi situazioni in cui, per insufficienza di posti a sedere sul volo prenotato, il passeggero non venga ammesso, pur essendo titolare di un biglietto con il posto confermato.
Il Regolamento (CE) n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004, stabilisce norme comuni per il risarcimento in caso di negato imbarco, ritardo prolungato e cancellazione del volo.
Inoltre, i passeggeri cui è stato negato l'imbarco o che hanno subito la cancellazione del volo o un ritardo superiore a due ore, potranno richiedere al vettore un documento stampato in cui siano descritti i loro diritti, nella fattispecie i diritti in materia di risarcimento e assistenza. In caso di ulteriori chiarimenti o di problematiche inerenti all'applicazione della suddetta normativa, il passeggero potrà rivolgersi al Ministero spagnolo dello Sviluppo, Direzione generale dell'aviazione civile, Sottodirezione generale del trasporto aereo, sezione Assistenza all'Utente Paseo de la Castellana, 67, 28071 - Madrid (Spagna).
I diritti concessi a ogni passeggero sono strettamente personali e non cedibili a terzi.
In conformità con la Convenzione di Montreal e con il Regolamento (CE) 2027/97, non è previsto alcun limite economico in caso di lesioni o decesso del passeggero. Per danni fino a 128 821 DSP (circa 159 042 EUR), la compagnia aerea non potrà contestare le richieste di risarcimento. Oltre tale importo, la compagnia aerea può contestare un reclamo solo se può dimostrare che, da parte sua, non vi è stata negligenza né altre mancanze.
Tuttavia, se la compagnia dimostra che il danno è stato dovuto alla negligenza del passeggero leso o deceduto e che pertanto sia imputabile alla detta negligenza, AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS potrà essere esonerata, totalmente o in parte, dalla sua responsabilità, in conformità con la normativa applicabile.
In caso di decesso o lesione di un passeggero, la compagnia aerea dovrà versare, entro quindici giorni dal giorno dell'identificazione della persona avente diritto al risarcimento, un anticipo per coprire le esigenze economiche immediate. In caso di decesso, questo anticipo non può essere inferiore a 16 000 DSP (circa 19 754 euro).
In conformità con le disposizioni della Convenzione di Montreal e del Regolamento (CE) n. 2027/97, AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A.U. è responsabile in caso di distruzione, perdita o danneggiamento del bagaglio fino a un importo pari a 1288 DSP (circa 1590 euro). Per quanto riguarda il bagaglio registrato, è responsabile sempre, anche quando è esente da colpa, a meno che il bagaglio non fosse già danneggiato o che il suddetto danno non fosse dovuto alla natura, a un difetto o a un vizio del bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, verranno imputati alla compagnia aerea soltanto i danni di cui è effettivamente responsabile.
In caso di ritardo del bagaglio, AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A.U. sarà responsabile del danno, purché non abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitarlo o non sia stata in grado di adottare tali misure. La responsabilità in caso di ritardo del bagaglio è limitata a 1288 DSP (circa 1590 EUR).
Il passeggero può beneficiare di un limite di responsabilità superiore facendo una dichiarazione speciale, al più tardi al momento del check-in, e pagando un supplemento. Non è possibile sottoscrivere la suddetta dichiarazione riguardo alcuni tipi di oggetti di valore.
Il vettore non sarà responsabile del trasporto di oggetti fragili o deperibili, oltre ai limiti stabiliti dalla legge. Se il bagaglio registrato è stato danneggiato, distrutto, smarrito o ha subito un ritardo nella consegna, il passeggero deve comunicarlo quanto prima alla compagnia aerea per iscritto. Se il bagaglio danneggiato fosse quello registrato, il passeggero lo comunicherà per iscritto entro sette giorni e, in caso di ritardo, entro ventuno giorni, sempre a decorrere dal giorno in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.
*Diritti speciali di prelievo definiti dal Fondo Monetario Internazionale.
1. L'uso di questo biglietto e della ricevuta del bagaglio è previsto esclusivamente per i voli di AIR EUROPA dall'aeroporto designato come punto di partenza fino all'aeroporto di destinazione, nelle rotte e nelle date ivi indicati.
2. Ai fini del presente contratto, con "biglietto" si intende il biglietto per il trasporto e la ricevuta del bagaglio, di cui fanno parte le presenti condizioni e avvisi; "Vettore" indica qualsiasi vettore aereo che trasporti o si impegni a trasportare il passeggero e il suo bagaglio in virtù di questo contratto; "Convenzione di Montreal" indica la Convenzione per l’Unificazione di Alcune Norme relative al Trasporto Aereo Internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999; "Regolamento (CE) 2027" indica il Regolamento (CE) 2027/97 del Consiglio Europeo del 9 ottobre 1997 sulla responsabilità delle compagnie aeree in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli, come modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002. "Legge sulla navigazione aerea" indica la legge 48/1960 del 21 luglio sulla navigazione aerea, comprese le successive modifiche.
3. Il trasporto effettuato ai sensi del presente contratto è soggetto alle norme e alle limitazioni di responsabilità stabilite dalla Convenzione di Montreal, dal Regolamento (CE) 2027/97 e, se del caso, dalla Normativa spagnola sulla Navigazione Aerea, modificata dal Regio Decreto 37/2001 o da qualsiasi altra modifica significativamente applicabile. Le suddette norme e limitazioni sono riepilogate nelle Comunicazioni informative del presente contratto.
4. Purché non contravvenga alle precedenti disposizioni, tutti i trasporti effettuati e gli altri servizi forniti da ciascun vettore saranno soggetti a: I) le disposizioni indicate in questo biglietto, II) le tariffe applicabili, III) le condizioni di trasporto stabilite dal vettore e le relative regolamentazioni che fanno parte di questo contratto (e che sono consultabili presso l'ufficio del vettore) in caso di trasporto effettuato tra un punto negli Stati Uniti o Canada e qualsiasi altro punto fuori dai suddetti paesi per cui verranno applicate le norme vigenti negli stessi.
5. Il nome del vettore può essere indicato nel biglietto in modo abbreviato a condizione che il nome completo e l'abbreviatura siano indicati nei manuali, nelle condizioni del trasporto, nei regolamenti, negli orari de vettore e in tutti i coupon del biglietto. Gli scali concordati sono i punti indicati nel biglietto o negli orari del vettore come scali programmati nella rotta del passeggero. Il trasporto effettuato ai sensi del presente contratto da più vettori successivi sarà considerato un'unica operazione.
6. Il vettore che emette un biglietto per il trasporto sulle linee di un altro vettore funge solo da suo agente.
7. Le esenzioni o limitazioni di responsabilità del vettore contenute nel presente biglietto vengono applicate ai suoi agenti, dipendenti e rappresentanti, nonché a qualsiasi persona la cui aeronave sia usata dal vettore per eseguire il trasporto e ai suoi agenti, dipendenti e rappresentanti.
8. Il bagaglio registrato è consegnato alla persona che in possesso della relativa ricevuta. Nel caso in cui il bagaglio venga danneggiato durante il trasporto, il passeggero dovrà inoltrare al vettore l'opportuno reclamo al momento del riscontro del suddetto danneggiamento e, al massimo, entro 7 giorni successivi alla data di consegna; in caso di ritardo, il reclamo dovrà essere presentato entro 21 giorni successivi alla data di consegna del bagaglio.
9. Il biglietto è valido per un anno dalla data di emissione, salvo diversamente indicato nello stesso, nelle tariffe del vettore o nelle condizioni di trasporto, ed esclusivamente per la rotta e le date indicate; in caso di mancato utilizzo non sarà cedibile, trasferibile o rimborsabile, né saranno ammesse modifiche dopo l'emissione e il passaggio alla condizione "biglietto APERTO". Il vettore può rifiutare il trasporto in caso di mancato pagamento della tariffa applicabile.
10. Il vettore trasporterà il passeggero e il suo bagaglio con la massima diligenza possibile. In caso di necessità e previa notifica, salvo in circostanze eccezionali che lo impediscono, il vettore può essere sostituito da altri vettori e utilizzare altri aeromobili. Il vettore non si assume la responsabilità di garantire i collegamenti con altri voli o altri tipi di trasporto.
11. Il passeggero deve soddisfare i requisiti governativi di viaggio e presentare i documenti di partenza, di arrivo e il resto dei documenti richiesti e inoltre dovrà raggiungere l'aeroporto all'orario indicato dal vettore o, qualora non fosse stato disposto nessun orario, con un congruo anticipo che gli consenta di completare le procedure di partenza.
12. Nessun agente, dipendente o rappresentante del vettore è autorizzato ad alterare, modificare o violare in nessun modo le disposizioni del presente contratto.
13. RIMBORSI - Per ogni rimborso Air Europa applicherà un supplemento del valore di 18 euro, a meno che non si tratti di un rimborso involontario, in conformità con quanto stabilito dalle Condizioni di Trasporto (Condizione 2) o qualsiasi altro rimborso che sia obbligata a corrispondere, ai sensi della legislazione vigente. “
Con l'entrata in vigore della Convenzione per l'Unificazione di Alcune Norme relative al Trasporto Aereo Internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999 (Convenzione di Montreal) e, di conseguenza, potendo applicare la nuova versione del Regolamento (CE) n. 2027/97 [modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002], esistono nuove norme in merito alla responsabilità del vettore in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli per i voli nazionali e internazionali.
Si applicheranno le Condizioni del Contratto di trasporto (biglietto) e il Coupon dei bagagli, nonché quanto stabilito in qualsiasi altro documento correlato a essi o alla responsabilità del vettore nei confronti del passeggero, purché non si oppongano alla Convenzione di Montreal e al Regolamento (CE) 2027/97.
La presente informativa sintetizza le norme relative alla responsabilità applicate dalle compagnie aeree comunitarie, in conformità con la legislazione comunitaria e la Convenzione di Montreal.
Risarcimento in caso di decesso o lesioni
Non è previsto alcun limite economico per la responsabilità in caso di lesioni o decesso del passeggero. Per danni fino a 128 821 DSP (circa 159 042 EUR), la compagnia aerea non potrà contestare le richieste di risarcimento. Oltre tale importo, la compagnia aerea può contestare un reclamo solo se può dimostrare che, da parte sua, non vi è stata negligenza né altre mancanze.
Anticipi
In caso di decesso o lesione di un passeggero, la compagnia aerea dovrà versare, entro quindici giorni dal giorno dell'identificazione della persona avente diritto al risarcimento, un anticipo per coprire le esigenze economiche immediate. In caso di decesso, questo anticipo non può essere inferiore a 16 000 DSP (circa 19 754 euro).
Ritardo del passeggero
In caso di ritardo del passeggero, la compagnia aerea è responsabile del danno purché non abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitarlo o non sia stata in grado di adottare tali misure. In caso di ritardo del passeggero la responsabilità è limitata a 5346 DSP (circa 6600 EUR).
Bagagli in ritardo
In caso di consegna ritardata del bagaglio, la compagnia aerea è responsabile del danno, purché non abbia adottato tutte le misure ragionevoli per evitarlo o non sia stata in grado di adottare tali provvedimenti. In caso di consegna ritardata del bagaglio la responsabilità sarà limitata a 1288 DSP (circa 1590 EUR).
Distruzione, perdita o danneggiamento del bagaglio
In caso di distruzione, perdita o danneggiamento del bagaglio, la compagnia aerea sarà responsabile fino a un importo pari a 1288 DSP (circa 1590 EUR). Per quanto concerne i danni al bagaglio registrato, si conferma la responsabilità della compagnia aerea anche in caso di mancata colpa, a meno che il bagaglio non fosse difettoso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, verranno imputati alla compagnia aerea soltanto i danni di cui è effettivamente responsabile.
Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio
Il passeggero può beneficiare di un limite di responsabilità superiore facendo una dichiarazione speciale, al più tardi al momento del check-in, e pagando un supplemento.
Reclami sui bagagli
Se il bagaglio registrato è stato danneggiato, distrutto, smarrito o ha subito un ritardo nella consegna, il passeggero deve comunicarlo quanto prima alla compagnia aerea per iscritto. Se il bagaglio danneggiato fosse quello registrato, il passeggero lo comunicherà per iscritto entro sette giorni e, in caso di ritardo, entro ventuno giorni, sempre a decorrere dal giorno in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.
Responsabilità della compagnia da cui il passeggero ha acquistato il servizio e della compagnia che lo ha fornito.
Se la compagnia aerea incaricata del volo è diversa da quella contraente, il passeggero può presentare una lamentela o un reclamo a una di esse. Se sul biglietto appare il nome o il codice di una compagnia aerea, si tratta della compagnia aerea contraente.
Termini del reclamo
Qualsiasi reclamo dinanzi a un tribunale deve essere presentato entro due anni dall'arrivo dell'aeromobile o dal giorno in cui tale arrivo era previsto.
Base legale delle informazioni
Le norme di cui sopra si basano sulla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, sviluppata nella Comunità dal Regolamento (CE) n. 2027/97 [modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002] e dalla legislazione nazionale degli Stati membri.
Esclusione
Questa è un'informativa richiesta dal Regolamento (CE) n. 889/2002. La presente sintesi o informativa non può essere utilizzata per comprovare una richiesta di risarcimento né per interpretare le disposizioni del Regolamento o quelle della Convenzione di Montreal. Il vettore non si assume la responsabilità dell'accuratezza del contenuto della presente informativa.
Questo biglietto è emesso da Air Europa Líneas Aéreas S.A.U., operante con la denominazione Air Europa e accettato dal passeggero in conformità con le Condizioni del Contratto, inclusi tutti gli avvisi e le notifiche.
Qualora il passeggero, per qualsiasi motivo, non potesse effettuare il viaggio nelle modalità previste, dovrà informare tempestivamente il Vettore o il suo Agente.
Air Europa Líneas Aéreas S.A.U., operante con la denominazione Air Europa, è Vettore esclusivamente quando nella casella "Vettore/Carrier" de(i) coupon del volo siano indicate le iniziali "UX" o "AEA". Iniziali diverse da quelle su citate indicano un altro Vettore; il passeggero può richiedere ulteriori dettagli a riguardo. Air Europa informerà i passeggeri sull'identità della o delle compagnie aeree operanti nei servizi di trasporto acquistati, in conformità con il Regolamento CE 2111/05, art. 11.6. Le condizioni del bagaglio, i requisiti speciali, ecc, per le rotte operate da un vettore diverso saranno disciplinate dalle condizioni di trasporto della compagnia aerea operante.
Articoli vietati
La normativa vigente vieta il trasporto in aeromobile di una serie di articoli, tra cui materiali infiammabili, esplosivi, corrosivi, ossidanti, radioattivi o magnetici, nonché oggetti pungenti, affilati o che possano causare lesioni. Se il passeggero lo richiede, gli sarà fornito un rapporto esemplificativo ma non esaustivo, degli articoli che non sarà possibile introdurre nelle aree sterili e nelle cabine degli aeromobili, in conformità con il Regolamento (CE) n. 622/2003, modificato dal Regolamento (CE) 68/2004 della Commissione, incluse le future modifiche obbligatoriamente applicabili. In caso di dubbi circa l'ammissibilità di determinati articoli a bordo, sarà disponibile al banco accettazione una lista degli oggetti vietati.
Bagaglio a mano
Per motivi di sicurezza a bordo, è consentito esclusivamente il trasporto in cabina di un collo a mano per ciascun passeggero, le cui dimensioni massime non devono superare il limite di 55x35x25 cm (oppure 115 cm lineari di lunghezza x larghezza x altezza), di 10 kg nella classe Turista e 14 kg in quella Business. Le dimensioni includono i manici, le cinghie, le tasche, le ruote e qualsiasi altro articolo che fuoriesca dal bagaglio.
Inoltre, è consentito trasportare in cabina i seguenti oggetti senza incorrere in spese aggiuntive per eccedenza bagaglio:
Restrizioni sul bagaglio a mano
Esistono misure di sicurezza adottate dalla Commissione Europea che limitano la quantità di liquidi o sostanze di simile consistenza che i passeggeri possono portare con sé a bordo dopo aver superato i controlli di sicurezza negli aeroporti comunitari. Ai fini di queste misure sono considerati liquidi: acqua e altre bevande, profumi, gel, aerosol, creme, lozioni, oli, dentifrici, schiume, deodoranti o sostanze di consistenza simile.
Dispositivi elettronici portatili
Durante il volo i passeggeri non devono usare nessun dispositivo portatile elettronico, come ad esempio radio, telefoni cellulari, computer portatili, registratori a nastro, onde evitare eventuali interferenze con gli strumenti elettronici dell'aereo. Alcuni dispositivi possono essere utilizzati previa autorizzazione da parte dell'equipaggio.
Imposte, dazi e tasse governative
Il prezzo di questo biglietto può includere imposte, dazi e tasse sul trasporto aereo stabilite dalle autorità governative. Queste possono ricoprire una parte significativa del costo del trasporto aereo, ed essere incluse nella tariffa ovvero separate, nella casella "IMPOSTE/DAZI/TASSE" del biglietto. È inoltre possibile richiedere al passeggero il pagamento di imposte, dazi e tasse previsti per legge e non abbonati da questi in precedenza.
Controlli di sicurezza
Nella maggior parte degli aeroporti i controlli di sicurezza dei passeggeri e del loro bagaglio a mano vengono effettuati prima di procedere all'imbarco; in tale occasione vengono trattenuti tutti gli oggetti taglienti o di qualsiasi natura che possono considerarsi pericolosi. Per evitare eventuali disagi, è raccomandabile trasportare i suddetti oggetti all'interno del bagaglio registrato. L'accettazione da parte del passeggero di trasportare nella propria franchigia ed entro il peso massimo autorizzato colli di bagaglio di altri passeggeri o l'introduzione di pacchi nel proprio bagaglio viola le misure di sicurezza ed è una potenziale causa di imbarco negato e di denuncia alle autorità di sicurezza aeroportuale.
Air Europa trasporterà solo il passeggero il cui nome sia indicato sul biglietto, al quale potrebbe essere richiesto di presentare l'identificazione corrispondente (documento d'identità nazionale, passaporto o documento equivalente). I passeggeri che desiderano viaggiare negli Stati Uniti e che fanno parte delle categorie per cui non è necessario disporre di un visto, saranno tenuti a introdurre i propri dati tramite il Sistema Elettronico per l'Autorizzazione del Viaggio (E.S.T.A. o Electronic System for Travel Authorization) dal 12 gennaio 2009. Per verificare di far parte di queste categorie e per introdurre i tuoi dati, devi andare sul sito web http://esta.cbp.dhs.gov
Passeggeri con esigenze speciali
Per consultare i nuovi regolamenti in materia di assistenza in aeroporto per i passeggeri con esigenze speciali, vista il nostro sito web www.aireuropa.com. È possibile accedere alle suddette informazioni tramite il nostro Centro di Assistenza Telefonica oppure presso i nostri uffici di vendita autorizzati.
Per effettuare il check-in online è necessario inserire:
Air Europa mette a tua disposizione il sistema online per cambiare i tuoi voli.
Controlla lo stato del tuo volo inserendo origine/destinazione oppure il numero del volo.